L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n.
1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26
della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o
a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove
sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammesa per reati politici. (*)
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n.
1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26
della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte. (*)
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.
TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare
i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé
e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che
lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata.
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali
o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni
e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.
A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere,
alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e
secondo criteri determinati dalla legge. (*)
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.
(*) Comma introdotto dalla legge
costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha,
inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi
del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che
stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle
Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle
circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore."
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. (*)
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti.
(*)L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della
legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta
dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una
seconda volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60 (*)
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il
seguente:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per
sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.»
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo
di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. (*)
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può
essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1
della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse
e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato,
o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche
irrevocabile.»
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla
legge.
Sezione II - La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni
di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato
dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro
un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. (*)
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e
di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. (**)
(*) Con la legge costituzionale 3 aprile 1989,
n. 2, è stata disposta l'indizione di un referendum di indirizzo sul
conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo da svolgersi in
occasione delle elezioni del 1989 per il rinnovo del Parlamento europeo.
(**) Con la legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, "Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte
costituzionale", è stato attribuito alla Corte costituzionale il giudizio
sull'ammissibilità dei quesiti referendari.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto
la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
Art. 79. (*)
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
(*) L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1
della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1. Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge
di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla proposta di delegazione.»
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi
e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell'assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che
egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura
(*).
(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato
sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
Il testo originario del comma era il seguente:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione (*).
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
(*) La legge costituzionale 11 marzo 1953, n.
1, "Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale",
ha attribuito alla Corte costituzionale il potere di determinare le sanzioni in
caso di condanna del Presidente della Repubblica a seguito della messa in stato
d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III - IL GOVERNO
Sezione I - Il Consiglio dei Ministri
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e
coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. (*)
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato
della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale.
(*) L'articolo è stato sostituito dall'art. 1
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il
seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato
d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni.»
Sezione II - La Pubblica Amministrazione
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Sezione III - Gli organi ausiliari
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto,
nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti
del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo.
TITOLO IV - LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono
soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini
idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate
dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge.
In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le
norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,
di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi
o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione
Art. 111. (*)
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova.
La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in
tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
(*) I primi cinque commi dell'art. 111 sono
stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
2:
«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge
costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in
vigore.»
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
Art. 114. (*)
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi
con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica.
La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
(*)L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario.
Art. 115. (*) (Abrogato)
(*)L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario.
Art. 116. (*)
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale. (**)
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di
cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
(*)L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario.
(**)L'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 117. (*)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. (**)
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
(*)L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario.
(**)L'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 118. (*)
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
(*)L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario.
Art. 119. (*) (**)
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello
Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
(*)L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario.
(**) L'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 120. (*)
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
(*)L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario.
Art. 121. (*)
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e
il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo
delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
(*)L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario.
Art. 122. (*)
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi. (**)
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra
Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta.
(*)L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario.
(**)L'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Art. 123. (*)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario
del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
(*)L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario.
Art. 124. (*) (Abrogato)
(*)L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario.
Art. 125. (*)
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
(*)Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art.
9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario.
Art. 126. (*)
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
(**)
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti.
La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
(*)L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario.
(**)L'art. 11, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 127. (*)
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di
legge. (**)
(*)L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
. Il testo originario.
(**)Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state
dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
Art. 128. (*) (Abrogato)
(*)L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario.
Art. 129. (*) (Abrogato)
(*)L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario.
Art. 130. (*) (Abrogato)
(*)L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario.
Art. 131. (*)
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise; (*) Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
(*)L'art. 131 è stato modificato dalla legge
costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del
Molise come regione a se stante.
Art. 132. (*)
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o
delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione e aggregati ad un'altra.
(*)L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, primo comma,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione
di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della
Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; (*)
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato
e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione. (**)
(*) Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate
dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
(**) L'ultimo capoverso è stato cosí modificato dall'art. 2 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo originario.
Art. 135. (*)
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge,
il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. (**)
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari.
(*)L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato
modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria.
(**)La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha
disciplinato i casi di incompatibilità relativi ai giudici costituzionali ed ai
giudici aggregati, nonchè le forme di immunità a garanzia dell'attività della
Corte.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle
forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i
termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le
garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. (*)
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione
(*) In attuazione di tale disposto è stata
approvata la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, "Norme sui giudizi di
legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte
costituzionale".
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi
costituzionali
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. (*)
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
(*) Con la legge costituzionale 6 agosto 1993,
n. 1, che ha istituito la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali,
è stato previsto, unicamente per i progetti di legge della XI legislatura un
diverso procedimento di revisione costituzionale che comporta, fra l'altro, la
obbligatoria sottoposizione a referendum dei progetti approvati dalla
Commissione.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio
dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume
il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non
sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i
componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del
decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come
Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua
popolazione.
V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto
concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti
e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in
vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni
devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello
dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si
applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda,
ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art.
6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo
di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al
diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII (*)
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa
Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo
Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che
siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
(*) A' termini della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n.
1, «i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della
Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale». Detti commi disponevano quanto
segue:
«I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale».
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli
esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti
dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito
in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e
secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune
della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI